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ELENCO della PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE di RIFERIMENTO in ORDINE CRONOLOGICOri
NOVITA'
LEGISLATIVE
Le principali
Le
principali
norme legislative
|
Appendice Leggi
Legge 8 novembre 2000, n. 328 | Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali |
Legge 18 agosto 2000, n. 236 | Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra |
Legge 19 luglio 2000, n. 203 | Erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta |
Legge 1 aprile 1999, n. 91 | Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti |
Legge 15 maggio 1997, n. 127 | Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo |
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 | Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali |
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare |
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Legge 29 dicembre 1993, n. 578 | Norme per l'accertamento e la certificazione di morte |
Legge 23 ottobre 1992, n. 421 | Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale |
Legge 8 novembre 1991, n. 381 | Disciplina delle cooperative sociali |
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi |
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Legge 29 dicembre 1990, n. 422 | Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio |
Elevazione dei trattamenti dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni |
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Legge 2 dicembre 1975, n. 644 | Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico |
Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti |
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Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili |
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Legge 30 aprile 1969, n. 153 | Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale |
Legge 23 aprile 1965, n. 488 | Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti |
Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza |
Appendice Decreti
Decreto Ministeriale - Ministero dell’Interno - 4 febbraio 2002 | Determinazione per l'anno 2002 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse |
Decreto Ministeriale 14 settembre 2001 | Misure urgenti in materia di spesa sanitaria |
Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 | Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 |
Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 | Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328" |
Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 296 | Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. |
D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 | Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.328 |
D. P. R. 3 maggio 2001 | Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 |
Decreto Interministeriale - Ministero del Lavoro e del Tesoro - 17 aprile 2001 | Attuazione dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura |
Decreto Interministeriale - Ministero del Lavoro e del Tesoro - 23 marzo 2001 | Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001) |
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 8 aprile 2000 | Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto |
Decreto Ministeriale - Ministero dell’Interno - 1 marzo 2000 |
Determinazione, per l’anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse |
Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 |
Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 |
Decreto Interministeriale - Ministero del Lavoro e del Tesoro - 19 maggio 1999 | Disciplina in materia di lavoro usurante |
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 | Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 |
D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 | Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo |
D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 | Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici |
D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 | Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 |
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 22 agosto 1994, n. 582 | Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte |
D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 | Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti |
D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 | Sull'istituzione dei fondi pensione |
D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 | Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 |
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989 | Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero |
Attuazione delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 |
Appendice Circolari
Circolare INPS - 16 maggio 2002, n. 92 |
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2002 |
Circolare INPS - 16 gennaio 2002, n. 17 |
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002 |
Circolare INPS - 20 giugno 2001, n. 127 | Benefici previdenziali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare definitivamente |
Circolare INPS - 30 maggio 2001, n. 118 | Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito dei contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità. |
Circolare INPS - 25 maggio 2001, n. 115 | Beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre1993 ed il 31 dicembre 2001. Condizioni per il riconoscimento. |
Circolare INPS - 16 gennaio 2001, n. 8 | Pagamento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici e dell’aumento delle pensioni sociali nei nuovi importi stabiliti dalla legge finanziaria 2001. |
Circolare INPS - 16 gennaio 2001, n. 9 | Legge 23 dicembre 2000, n.388. Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici. |
Circolare INPS - 26 gennaio 2001, n. 20 | Articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro. |
Circolare 1 dicembre 1998, n. 19 | Esenzione ticket, gli anziani che vivono in famiglia possono costituire un nucleo autonomo |
Indennità di malattia durante i periodi di cure termali |
CHE COSA E'
Consiste nel
riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di
servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l'interessato può
ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.
I BENEFICI POSSONO ESSERE RICHIESTI DA:
REQUISITI SANITARI NECESSARI
Per invalidi civili, in
generale si intendono coloro che sono affetti da minorazioni
psico-fisiche di diverso tipo, congenito od acquisito, non dipendenti
da causa di guerra, di servizio o di lavoro.
La categoria degli
invalidi civili avente diritto alle prestazioni assistenziali ed
economiche è direttamente ricavabile dalla legge (art.
2, comma secondo, legge n. 118/1971) secondo cui si considerano
mutilati ed invalidi civili :
Norme specifiche,
inoltre, riguardano particolari forme di invalidità, che danno diritto
alle relative prestazioni pensionistiche e indennità:
Ciechi civili (legge n° 382/70)
Sono ciechi civili i
cittadini la cui cecità, congenita o contratta, non sia dovuta a cause
di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio.
Ai fini delle
prestazioni vengono distinti in due categorie:
Ciechi assoluti
in caso di totale
mancanza della vista in entrambi gli occhi, o percezione dell'ombra e
della luce ("visus motu-manu" percepiscono il solo movimento della mano,
ma non sono in grado di contare le dita).
Ciechi parziali:
Sordomuti (legge n°
318/70)
Si considera sordomuto
il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o
acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
LA VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI
INVALIDITA’
Per la valutazione
della percentuale, in attesa di una revisione dei criteri che, come
indicato nella legge quadro sull’assistenza dovrebbero uniformarsi alla
Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap (ICIDH
– International classification of impairments, disabilities and
handicaps), si fa riferimento alle tabelle allegate al
D.M. della Sanità
del 5/02/1992, che indicano la percentuale di invalidità da
assegnare a ciascuna menomazione.
ALTRI REQUISITI
Oltre al requisito
sanitario, sono necessari, ai fini della concessione delle prestazioni
economiche a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili, ulteriori
requisiti:
Requisito reddituale
Per avere diritto ad
alcune prestazioni economiche, l’invalido non deve superare annualmente
determinati limiti di reddito. La verifica della permanenza dei
requisiti reddituali viene effettuata ogni anno mediante richiesta di
autocertificazione inviata dall’Inps direttamente al pensionato.
I requisiti reddituali
si differenziano a secondo del tipo di prestazione connessa
all’invalidità totale o parziale.
Requisito di età
Alcune prestazioni si
differenziano a seconda dell’età dei soggetti.
Per l’accoglimento
della domanda delle prestazioni economiche di natura assistenziale vi è
anche un limite di età oltre il quale la prestazione non può essere
concessa indipendentemente dalla sussistenza del requisito
dell’invalidità. Il limite anagrafico è rappresentato dal compimento dei
65 anni di età. I soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età, infatti,
sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno titolo per
ottenere l’assegno sociale.
Requisito di incollocamento al lavoro
Per l’assegno mensile
per invalidità parziali (tra il 74% e il 99%) oltre al requisito
di reddito, viene richiesto anche il requisito di incollocamento al
lavoro, da certificare mediante iscrizione alle liste speciali di
collocamento per i disabili oppure per le categorie per cui l’iscrizione
non è prevista, mediante altri mezzi, comprese le presunzioni.
Le variazioni vanno
comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Requisito di non
ricovero a totale carico della finanza pubblica
L’indennità di
accompagnamento è incompatibile con il ricovero a totale carico della
finanza pubblica.
LA DOMANDA
La domanda va
presentata alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza
dell' interessato, utilizzando i modelli forniti dalla stessa, che sono
diversi a seconda che si tratti di richiedente maggiorenne o minorenne,
allegando:
L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’
Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito. Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.
La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.
Nel
caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl
diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento
in rogatoria.
La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda Usl di
residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda Usl ove è
domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli
accertamenti del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione
competente che provvede ad emettere il certificato con l'indicazione
dell'assenza di handicap, della presenza di handicap (art. 3 comma 1
- Legge 104/1992), oppure dell'handicap con connotazione di gravità
(art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).
IL RICORSO
AMMINISTRATIVO CONTRO LE DECISIONE DEGLI ORGANI SANITARI
La disciplina del
contenzioso amministrativo contro l’esito degli accertamenti sanitari è
stata modificata dal provvedimento collegato alla Finanziaria 2004.
Infatti, l’’articolo 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 326/2003, nel recare l’abolizione del
ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore avverso i
verbali di accertamento dello stato invalidante, prevede la
presentazione del ricorso direttamente all’autorità giudiziaria, entro 6
mesi, termine inderogabile, dalla data di ricevimento del verbale.
Gli effetti della norma
sono, però, stati differiti al 1° gennaio 2005, per cui per tutto il
2004 è ancora possibile fare ricorso amministrativo:
LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO
In caso di peggioramento delle
condizioni di salute si può procedere alla richiesta di nuova visita per
l’”aggravamento”, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore
di quella riconosciuta dalla Commissione di prima istanza.
La domanda va presentata alla
competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell'
interessato, utilizzando i modelli forniti dalla stessa, tenendo
presente che occorre:
Effetti del
riconoscimento dell'invalidità
I benefici ottenibili sono in relazione alla fascia di età e al grado di invalidità riconosciuto:
Fascia di età |
Percentuale
minima di invalidità |
Benefici
ottenibili |
Tutti |
33,33% o difficoltà
permanenti a svolgere le funzione proprie dell’età |
|
Minori |
con difficoltà
permanenti a svolgere le funzione proprie dell’età |
Indennità mensile
di frequenza |
18-55 |
46% |
Collocamento
obbligatorio |
18-65 |
51% |
Congedo per cure |
Tutti |
67% |
Esenzione ticket |
18-65 |
74% |
Assegno mensile |
18-65 |
100% |
Pensione inabilità |
Tutti |
Soggetti
o
|
Indennità di
accompagnamento |
Le Prestazioni
economiche non sono legate a requisiti contributivi; sono legate a
determinati limiti di reddito personali dell’invalido, ad eccezione
dell’indennità di accompagnamento.
PARTICOLARI PRESTAZIONI
ECONOMICHE PREVISTE PER I CIECHI CIVILI:
PARTICOLARI PRESTAZIONI
ECONOMICHE PREVISTE PER I SORDOMUTI:
LA CONCESSIONE DEI
BENEFICI ECONOMICI
Le Regioni, titolari
della potestà concessoria delle prestazioni, dopo la trasmissione
d’ufficio di copia dell’istanza di concessione di detti benefici
unitamente a copia autentica del verbale sanitario da parte delle ASL,
accertato il possesso dei requisiti amministrativi, provvedono al
riconoscimento dei trattamenti economici in favore degli invalidi
civili.
Alcune Regioni,
tuttavia, anziché provvedere direttamente alla concessione della
prestazione, possono delegare la potestà concessiva dei trattamenti di
invalidità civile all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con
la stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e l’INPS.
Per tali benefici
vengono spediti a casa degli interessati, insieme all’esito
dell’accertamento di invalidità, dei moduli per l’autodichiarazione
degli ulteriori requisiti necessari da restituire all’ente concessorio.
IL RICORSO CONTRO LA
MANCATA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI
In caso di mancato
accoglimento delle prestazioni economiche, il cittadino può presentare
ricorso amministrativo, redatto in carta semplice, che va indirizzato al
Comitato Provinciale dell’INPS. L’interessato ha 90 giorni di tempo
dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della domanda di
prestazione economica. Nel caso in cui il Comitato Provinciale dell’INPS
esprima parere negativo, l’interessato può ricorrere al giudice
ordinario.
IL PAGAMENTO DELLE
PROVVIDENZE
Dopo aver accertato,
nei confronti dell' interessato, l'esistenza delle altre condizioni
richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale
ecc), viene emanato il provvedimento di concessione che viene inviato
alla sede dell' INPS territorialmente competente, che provvede al
pagamento dei benefici economici attraverso l'Ufficio postale
(riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente
postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.
Entro 180 giorni dalla
data di ricezione del verbale si devono concludere le procedure di
concessione delle provvidenze riconosciute. I benefici economici
decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla
Commissione sul verbale. Sulle prestazioni dovute debbono essere
corrisposti gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice
Civile.
AUTODICHIARAZIONI
ANNUALI
Per continuare a percepire le prestazioni economiche, ogni anno vengono inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati, i modelli per le autodichiarazioni da presentare entro il 31 marzo per continuare a percepire le provvidenze;
DIRITTI DEGLI EREDI:
Le prestazioni di invalidità civile non sono reversibili. Gli eredi di invalido civile deceduto possono chiedere la riscossione dei ratei maturati e non riscossi.
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE agli INVALIDI CIVILI
INABILITA' e INVALIDITA'
E' una pensione
che spetta ai lavoratori, che a causa di infermità, minorazioni o
difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente
impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti per l’erogazione dell’agevolazione:
- invalidità al 100%
- anzianità contributiva identica a quella richiesta per l’assegno
ordinario di invalidità, cioè di almeno cinque anni di cui minimo
tre versati nei cinque anni precedenti domanda di pensione.
Per poterla ottenere l’interessato non deve svolgere alcuna
attività lavorativa. Si prescinde dal requisito contributivo se
l’inabilità è dovuta ad un evento straordinario, connesso ad
attività lavorativa, e non si ha diritto alla rendita INAIL (in
tal caso viene concessa la pensione privilegiata di Inabilità).
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL,
liquidata per lo stesso evento ma solo fino a decorrenza del suo
importo, per cui le quote eccedenti vengono pagate.
Incompatibilità.
La pensione di inabilità è incompatibile con:
- compensi derivanti da attività di lavoro subordinato di
qualsiasi natura in Italia e all’estero
- l’iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli, dei
lavoratori autonomi e negli albi professionali
- i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Decorrenza: dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda o del perfezionamento dei requisiti richiesti.
La domanda può essere presentata direttamente alla sede INPS o
tramite i Patronati.
Ulteriori informazioni sulla modulistica necessaria e sulle forme
di pagamento possono trovarsi consultando il
www.inps.it
Pensione anticipata per invalidità
I
dipendenti pubblici iscritti all’INPDAP e alle altre forme
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, non
beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità, ma in caso di
invalidità dovuta a malattie che presuppongono la dispensa dal
servizio beneficiano:
- della pensione anticipata per invalidità
- della pensione privilegiata per causa di servizio, in caso di
incidente sul lavoro, o malattia riconosciuta contratta per causa
di servizio o di lavoro, ove non risultino assicurati all'INAIL.
Requisiti sanitari e contributivi sono gli stessi dell’assegno
ordinario di invalidità
L'assegno ordinario di invalidita' può essere richiesto all'Inps
dalle persone che hanno una capacità lavorativa ridotta di
almeno 1/3.
Per poter ottenere l'assegno, è necessario aver versato almeno
cinque anni di contributi, dei quali almeno 3 anni nell'ultimo
quinquennio precedente la domanda. L'anzianità contributiva non
è necessaria se l'invalidità è stata conseguita per cause di
servizio o se non si ha diritto a prestazioni derivati da
assicurazioni contro infortuni per lo stesso evento.
L'assegno di invalidita' è di importo variabile secondo il reddito, è temporaneo, è compatibile con altre attività lavorative ed ha durata triennale. Se l'invalidità permane, può essere rinnovato su richiesta. Dopo due rinnovi consecutivi, l'assegno diventa permanente.
Per richiedere l'assegno è necessario presentare una domanda all'Inps direttamente o tramite un ente di patronato, presentando uno specifico certificato del medico curante.
L’assegno è incumulabile con la rendita Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se quest’ultima è però di importo inferiore all’assegno, l’invalido ha diritto alla differenza fra i due trattamenti.
Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità è convertito in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia i requisiti contributivi e cessi la propria attività di lavoro. Inoltre, grazie a varie pronunce giurisprudenziali, ed al definitivo riconoscimento da parte dell'Inps, può trasformarsi in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di legge
L'assegno mensile per invalidita' parziale
L'assegno mensile per invalidità parziale è un sostegno erogato
dall'Inps dedicato alle persone con invalidità civile parziale
che non hanno potuto versare i contributi sufficienti per
richiedere l'assegno ordinario di invalidità. L'assegno si
trasforma in assegno sociale, mantenendo le stesse condizioni
limitanti, al compimento dei 65 anni.
Hanno diritto all'assegno mensile per invalidità parziale le persone riconosciute invalide dalla Commissione Medica della Asl con una percentuale di invalidità superiore al 74%, il cui certificato di invalidità riporta dunque il codice 03. Queste persone devono avere un reddito annuale inferiore a 3.942,25 euro per l'anno 2004 e devono essere iscritte nelle liste speciali del collocamento.
L'iscrizione alle liste speciali di collocamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, tramite un’autocertificazione sul modello prestampato ICINC01, che è inviato dall’Inps a domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. L'iscrizione al collocamento non è richiesta a coloro che svolgono un'attività autonoma, a chi sia stato dichiarato non in grado di lavorare dalla Commissione Medica ed ai giovani che frequentano un regolare corso di studi.
L'importo dell'assegno mensile per invalidità parziale, stabilito annualmente con la legge finanziaria, ammonta per il 2004 a 229,50 euro mensili per 13 mensilità. L'assegno di assistenza è incompatibile con le pensioni o le rendite di invalidità erogate dall'Inps.
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'assegno è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il codice fiscale, la copia delle cartelle cliniche, il certificato medico ed i certificati di medici specialistici riconosciuti dalla Asl.
Riconosciuta l'invalidità, la Asl richiede ulteriori documenti,
approva la domanda e trasmette gli atti al Comune, che liquida
la pratica, e poi all'Inps che stampa il libretto ed eroga
l'assegno mensile di assistenza.
La Carta di soggiorno per il cittadino extracomunitario riconosciuto invalido civile
La legge finanziaria 2001 ha stabilito che il cittadino extracomunitario riconosciuto invalido civile possa fruire delle provvidenze economiche connesse al suo stato di invalidità solo se in possesso della carta di soggiorno. Alcune informazioni utili.
Chi può chiedere il rilascio della carta di soggiorno?
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
2. Lo straniero coniuge, o figlio minore, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia.
All’atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per sè lo straniero deve indicare:
La domanda deve essere corredata da:
Nel caso in cui lo straniero faccia richiesta della carta di soggiorno per il coniuge o per i figli minori, oltre ai documenti sopra citati deve presentare anche documentazione che attesti:
Lo straniero coniuge, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia, all'atto della domanda, oltre a dichiarare le proprie generalità, deve dichiarare anche quelle dell'altro coniuge o del figlio con cui convive.
Per lo straniero figlio minore a carico di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia la domanda viene presentata da chi esercita la patria potestà.
Modalità e tempi di rilascio
All’atto della presentazione della domanda e della documentazione viene rilasciata ricevuta con l’indicazione della data utile per il ritiro della carta, ma la ricevuta non sostituisce la carta.
La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Cosa può fare il titolare della carta di soggiorno, oltre a quanto previsto per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia?
Provvidenza | Importo 2007 | Importo 2008 | Limite reddito 2007 | Limite reddito 2008 |
---|---|---|---|---|
Pensione ciechi civili assoluti | 262,62 | 266,83 | 14.256,92 | 14.466,57 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 242,84 | 246,73 | 14.256,92 | 14.466,57 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 710,32 | 733,41 | Nessuno | Nessuno |
Pensione ciechi civili parziali | 242,84 | 246,73 | 14.256,92 | 14.466,57 |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 168,70 | 172,86 | Nessuno | Nessuno |
Pensione invalidi civili totali | 242,84 | 246,73 | 14.256,92 | 14.466,57 |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 457,66 | 465,09 | Nessuno | Nessuno |
Indennità di frequenza minorenni | 242,84 | 246,73 | 4.171,44 | 4.238,26 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 242,84 | 246,73 | 4.171,44 | 4.238,26 |
Pensione sordomuti | 242,84 | 246,73 | 14.256,92 | 14.466,57 |
Indennità comunicazione sordomuti | 229,64 | 233,00 | Nessuno | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 436,14 | 443,12 | Nessuno | Nessuno |
ALTRE FORME DI TUTELA
DEI DISABILI
La legge quadro sull’handicap
Contestualmente alla
domanda di riconoscimento di invalidità civile è sempre conveniente,
utilizzando lo stesso modello, fare richiesta anche di riconoscimento
dello stato di handicap, ed eventualmente di handicap “grave”, a norma
della legge 104/92, che dà diritto ad altri benefici, tra cui:
Il collocamento mirato
La legge 68/99
promuove l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili,
tramite il collocamento mirato, che prevede l’iscrizione
nell’apposito elenco del Centro per l’Impiego (ex Ufficio di
collocamento) competente per territorio.
Per usufruire dei
vantaggi della legge occorre essere disoccupati e fare domanda di
accertamento dello stato di disabilità ai fini della legge 68/99,
utilizzando lo stesso modello di richiesta per l’ invalidità civile, a
cui seguirà una visita da parte della Commissione medica della Asl,
volta a valutare le capacità lavorative che concretamente e utilmente
possono essere esercitate dalla persona disabile.
La legge di riforma del
welfare
La legge 328/2000,
istitutiva del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
infine, nello stabilire le linee generali degli interventi sociali, con
particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, i disabili in prima
fila, ha assegnato il compito agli enti locali (Regioni, Province,
Comuni, Asl) di definire autonomamente gli interventi di sostegno
sociale secondo i principi generali definiti dalla legge, incentivando
anche l’intervento di altri soggetti, il cosiddetto Terzo Settore
(associazioni di volontariato, Patronati, Istituti di pubblica
assistenza , ecc.) sia nella fase della progettazione che in quella
dell’attuazione degli interventi, e sostenendo le famiglie che si fanno
carico dell’assistenza della persona disagiata.
Ferme restando le tutele previste dalle leggi statali, quindi, ogni regione, provincia, comune può decidere autonomamente interventi sia di natura economica che di fornitura di servizi.
AGEVOLAZIONI, CONGEDI, CONTRIBUTI, DEDUZIONI, DETRAZIONI, ESENZIONI, SERVIZI ASSISTENZIALI
Agevolazioni fiscali per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (schede) |
Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi di ausilio |
Agevolazioni telecom (Esenzione totale dal pagamento del canone per i sordomuti) |
Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di particolari prodotti editoriali (2) |
Assegno nucleo familiare con elevazione limiti di reddito (Allegato 2) (Allegato 3) |
Assistenza sanitaria all'estero |
Azioni di supporto all'inserimento lavorativo |
Congedi ordinari di maternità, paternità, e parentale per la cura dei figli |
Congedo retribuito di due anni per i genitori di handicappati gravi |
Contributi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili |
Contributi regionali per l'eliminazione delle barriere, per i veicoli, per gli ausili |
Contributo per cure climatiche e soggiorni terapeutici |
Deducibilità delle spese mediche generiche e della spesa di assistenza specifica |
Deduzione degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare |
Detrazione IRPEF delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti |
Detrazione IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida |
Detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili |
Detrazione IRPEF delle spese sostenute per mezzi di locomozione |
Detrazione Irpef per spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare |
Detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici |
Detrazioni per i figli a carico portatori di handicap |
Distribuzione e realizzazione di testi in braille |
Distribuzione e realizzazione di testi registrati su cassetta |
Donazioni a favore di disabile grave |
Esenzione dalle imposte di trascrizione su auto nuove e passaggi di proprietà |
Ingresso a manifestazioni ed eventi sportivi e culturali |
Lavoro notturno |
Permessi lavorativi per genitori di bambini di età inferiore ai tre anni |
Prestazioni INAIL |
Quota di riserva di alloggi per disabili (rivolgersi al comune di residenza) |
Riduzioni/detrazioni pagamento tributi locali (rivolgersi al comune di residenza) |
Servizi di assistenza fiscale a domicilio (rivolgersi al comune di residenza) |
Servizi e buoni taxi (rivolgersi al comune di residenza) |
Trasporti di linea extraurbani |
Treno: agevolazioni tariffarie. Carta blu - Concessione speciale 3° (per i ciechi) - Concessione speciale 8° ( per i grandi invalidi di guerra e per servizio) |
Università - Ausili e tutors per studenti disabili |
Università - Esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (3) |
Università - importo borsa di studio |
Università - interventi personalizzati di carattere generale tra cui sussidi informatici |
Università - posti alloggio appositamente attrezzati |
Università - servizio di ristorazione |
Università - Sportello Ufficio accoglienza disabili |
Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili |
Utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili |
Note e riferimenti
(1) Cassazione - Sezione Lavoro Sent. n. 10212 dell' 11.12.2003 - 27.05.2004. Indennità di accompagnamento - il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese) nei quali vi sia impossibilità a deambulare e/o l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore (nella fattispecie viene accolto il ricorso del figlio di un malato sottoposto a terapia chemioterapica).
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate - 3 gennaio 2001, n. 1
(2) "Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti."
2.3.9 Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti
L'art. 31, comma 1, lettera d), n. 1 della legge finanziaria modifica il n. 18 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle cessioni, tra l'altro, di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, inserendo tra i prodotti editoriali soggetti alla aliquota ridotta anche quelli realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.
Le cessioni di tali beni, in quanto costituiscono sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, erano già soggette alla aliquota del 4%, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, se effettuate direttamente nei confronti di soggetti aventi menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio, in base alle modalità dettate dal decreto ministeriale 14 febbraio 1998.
Si deve, pertanto, ritenere che in base alla disposizione in esame l'aliquota del 4% si renda applicabile alle cessioni di tali beni anche se non acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti purché siano destinati ad essere utilizzati dai medesimi.
Il n. 2 della disposizione in esame, modificando il n. 35 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, prevista per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali anche alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.
(omissis).
(3)
Gli studenti
disabili possono usufruire di varie tipologie di benefici che consentano loro
la piena realizzazione del diritto allo studio. L'esonero dal pagamento delle
tasse e dei contributi universitari rientra tra i benefici specificamente
regolamentati.
L'esonero è concesso indipendentemente dal requisito del merito e dalla
condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.
Sono previste due tipologie di esonero:
- esonero totale, che spetta a studenti con handicap, debitamente documentato,
con grado di invalidità uguale o superiore al 66%
- esonero parziale, che spetta a studenti con handicap, debitamente
documentato, con grado di invalidità compreso tra il 34% ed il 65%.
Gli studenti interessati solo a tale beneficio devono contattare il Referente
Accogliente o il Responsabile dell'Ufficio Benefici e recare allo sportello
una dichiarazione della propria invalidità. Si dovrà poi compilare l’apposito
modello informatico.