REGOLAMENTO
ALLO STATUTO
CONFEDERALE
PRIMA PARTE
Art. 1
Sede
La CISAL –
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha sede in Roma
presso gli Uffici della Segreteria Confederale.
Art. 2
Compiti
della CISAL
Gli organi
deliberanti ed esecutivi per il raggiungimento delle finalità previste
all’art. 3 dello Statuto possono delegare specifici compiti nei limiti
previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Art. 3
Contratti
ed accordi sindacali
I contratti
collettivi di lavoro e le convenzioni sindacali, la cui stipula o
sottoscrizione è competenza delle singole Organizzazioni Sindacali CISAL,
possono essere firmati anche dalla Segreteria Confederale o da soggetto a
ciò espressamente delegato.
Art. 4
Rapporti
associativi – Doveri
Ogni iscritto
alle Organizzazioni aderenti alla CISAL ha diritto di ricevere la tessera
confederale e di essere considerato iscritto CISAL; assume l’obbligo di
osservare le norme dello Statuto e del Regolamento confederale e di
ottemperare alle decisioni adottate dagli organi confederali.
Ha altresì il
dovere di collaborare e cooperare, con lealtà e correttezza, al
raggiungimento degli scopi istituzionali della Confederazione ed alla
attuazione delle sue linee di politica sindacale.
Art. 5
Procedimento
di adesione
La Segreteria
Confederale sottopone al Consiglio Generale, nella sua prima riunione
utile, le delibere di accoglimento e di rigetto delle domande di adesione
inoltrate da Organizzazioni Sindacali Nazionali.
La richiesta
di aderire alla CISAL deve essere formulata per iscritto e deve essere
corredata: da una copia dello Statuto; dalla documentazione comprovante
l’organigramma delle cariche sindacali su tutto il territorio nazionale e
la legittimità delle cariche rivestite, dai tabulati aziendali o documenti
equipollenti, comprovanti il numero degli iscritti; da un atto formale nel
quale si dichiari di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento
della CISAL.
Art. 6
Procedimento di adesione di Sindacati di categorie già rappresentate
La Segreteria
Confederale, in caso di accoglimento della richiesta di adesione formulata
da Organizzazione Nazionale che associa categorie di lavoratori già
rappresentate nella CISAL, comunica alla Segreteria della Federazione o
Sindacato aderente la richiesta pervenuta e nomina, sentita la stessa, i
componenti l’organo di coordinamento di cui all’art. 4, 4° comma dello
Statuto.
Le decisioni
di accoglimento dell’istanza di adesione e quelle di rigetto, anche se
intervenute per l’inutile spirare del termine di tre mesi dalla
presentazione, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio
Generale nella prima riunione.
Art. 7
Procedimento di adesione a livello provinciale
Le Unioni
Provinciali devono trasmettere alla Segreteria Confederale, entro il
termine di un mese, le delibere di accoglimento o il rigetto della domanda
di adesione inoltrate da Organizzazioni di livello provinciale, non
rappresentate in CISAL a livello nazionale, per la decisione definitiva.
Entro lo
stesso termine le Organizzazioni di livello provinciale che abbiano visto
respinta la richiesta per scadenza del termine trimestrale previsto dallo
Statuto possono proporre motivato ricorso alla Segreteria Confederale che
decide in via definitiva.
Ove
l’Organizzazione di livello provinciale richiedente associ categorie di
lavoratori già rappresentate dalla CISAL a livello nazionale, l’Unione
Provinciale trasmette l’istanza alla Segreteria Confederale corredata da
motivato parere, per i provvedimenti di cui all’articolo precedente.
Art. 8
Recesso
La volontà di
recedere dal vincolo associativo da parte delle singole Organizzazioni
Sindacali aderenti deve essere portata a conoscenza della Segreteria
Confederale mediante raccomandata r.r. almeno trenta giorni prima del
Congresso chiamato a deliberare sul recesso.
La
comunicazione deve contenere l’invito alla Segreteria Confederale a
partecipare ai lavori congressuali.
La Segreteria
Confederale prende atto del recesso dell’Organizzazione Sindacale aderente
solo se deliberato dal rispettivo Congresso con la maggioranza dei 4/5 dei
presenti e corredato da tutti gli atti congressuali. In difetto di tali
condizioni procede al commissariamento dell’Organizzazione.
In caso di
comportamenti che pregiudichino gravemente l’immagine ed il buon nome
della CISAL o per altri gravi motivi, tra cui la morosità protratta per
almeno un anno, il Consiglio Generale, a maggioranza dei presenti, può
decidere l’esclusione della Organizzazione Sindacale Nazionale
responsabile di tali atti, su richiesta della Segreteria Confederale, che
provvederà alla preventiva contestazione degli addebiti, prima della
riunione del Consiglio Generale chiamato a decidere sulla esclusione.
Nelle more
della decisione del Consiglio Generale, ove ricorrano gravi motivi, la
Segreteria Confederale può decidere in via cautelare la sospensione del
rapporto associativo.
Art. 9
Tesseramento
L’emissione e
la diffusione di tessere diverse da quella CISAL da parte di
Organizzazioni Sindacali aderenti comporta l’immediato commissariamento
della Organizzazione emittente.
Art. 10
Sospensione
cautelare
La sospensione
cautelare può essere deliberata dalla Segreteria Confederale in ogni caso
di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.
La sospensione
cautelare dalla qualità di iscritto e da ogni carica eventualmente
ricoperta è inoltre deliberata dalla Segreteria Confederale, nei confronti
di ogni iscritto CISAL, nell’ipotesi di documentati comportamenti che
siano di grave pregiudizio del buon nome e dell’immagine della CISAL.
Contestualmente all’adozione del provvedimento di sospensione la
Segreteria Confederale deferisce l’interessato al Collegio Nazionale dei
Probiviri per i provvedimenti del caso.
Ogni atto
successivo compiuto dall’iscritto in nome e per conto della CISAL è nullo.
Nei casi di
provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico di iscritti
CISAL la sospensione opera automaticamente dal momento dell’adozione del
provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
La Segreteria
Confederale, avuta notizia di procedimenti giudiziari a carico di iscritti
CISAL, se riscontra che nei comportamenti che hanno dato causa al
procedimento giudiziario possono ravvisarsi fatti tali da mettere in
discussione il buon nome della Confederazione od infrazioni di natura
disciplinare, rimette immediatamente gli atti al Collegio dei Probiviri
competente per gli opportuni provvedimenti.
In ogni caso
il Collegio Nazionale dei Probiviri, può, in corso di giudizio, su istanza
di parte, con delibera motivata, revocare la delibera di sospensione
cautelare adottata dalla Segreteria Confederale.
Art. 11
Congresso –
adempimenti preliminari
Entro due mesi
dalla riunione nella quale il Consiglio Generale ha deliberato la data del
Congresso e stabilita la proporzione tra il numero degli iscritti e i
delegati, ogni livello di struttura sia orizzontale che verticale
(Federazioni, Sindacati, Unioni Provinciali e Regionali), deve fornire
alla Segreteria Confederale, a pena di decadenza dal diritto alla
partecipazione al Congresso, i tabulati o documenti equipollenti
attestanti la consistenza numerica dei suoi iscritti e la loro
distribuzione territoriale e/o settoriale, riferiti alla data della
suddetta delibera del Consiglio Generale.
Effettuati i
riscontri e le verifiche necessarie, la Segreteria Confederale, entro i 30
giorni successivi, comunica a ciascuna delle strutture orizzontali e
verticali il numero dei delegati ammessi.
Art. 12
Congresso-
adempimenti preliminari
Il Consiglio
Generale, deliberata la celebrazione del Congresso, approva:
·
il Regolamento congressuale;
·
le norme di procedura per l’elezione alle cariche statutarie.
Art. 13
Presidente
Onorario
Al dirigente
della CISAL che nel corso degli anni abbia dimostrato di possedere doti di
capacità, di onestà, di probità e dato prova di dedizione alla
Confederazione, può essere conferita dal Congresso la Presidenza onoraria
della CISAL sino al successivo Congresso.
Il Presidente
onorario può:
·
collaborare con il Segretario Generale in merito ai rapporti
istituzionali;
·
intervenire ai lavori del Consiglio Generale come membro di diritto.
Altre funzioni
possono essere attribuite al Presidente onorario dal Segretario Generale.
Art. 14
Consiglio
Generale
I componenti
del Consiglio Generale hanno il dovere di partecipare alle sue riunioni.
L’assenza a
tre riunioni consecutive senza giustificata motivazione comporta
l’automatica decadenza dalla carica. Si applica il comma 7° dell’art. 13
dello Statuto confederale. I componenti di diritto non possono essere
sostituiti.
I Segretari
Nazionali delle Organizzazioni aderenti, membri non eletti del Consiglio
Generale, qualora cessino di ricoprire per qualsiasi motivo la carica
all’interno dell’organizzazione di appartenenza, decadono dall’incarico di
Consigliere Generale e conseguentemente dall’incarico di membro della
Consulta Confederale.
Essi debbono
essere sostituiti dal nuovo Segretario Nazionale dell’Organizzazione.
I Segretari
Nazionali delle Organizzazioni CISAL possono delegare altro iscritto a
rappresentare in seno al Consiglio Generale l’Organizzazione stessa.
Art. 15
Consiglio
Generale – revoche
Il Consiglio
Generale può revocare i componenti degli organi degli Enti confederali e
consultivi della CISAL quando risulti comprovato che gli stessi abbiano
svolto attività contrarie agli interessi, anche economici, della CISAL o
tenuto comportamenti tali da pregiudicarne l’immagine ed il decoro.
Il
provvedimento di revoca viene adottato su proposta della Segreteria
Confederale, la quale dovrà motivare la richiesta, documentare i fatti,
dare conto della contestazione elevata all’interessato e delle sue
eventuali controdeduzioni.
Art. 16
Il
Segretario Generale
Il Segretario
Generale:
·
dirige e coordina l’attività della Confederazione, assumendo ogni
iniziativa necessaria ad assicurarne il funzionamento, secondo le norme
statutarie ed i deliberati degli organi;
·
convoca e presiede la Segreteria Confederale, predisponendo l’ordine del
giorno dei lavori;
·
predispone la relazione al Congresso Nazionale;
·
intrattiene rapporti con gli organismi politici e istituzionali dello
Stato e degli altri Enti Pubblici, con le Organizzazioni Sindacali, con
quelle del Lavoro, della Cultura, dell’Informazione, dello Sport, dello
Spettacolo, delle Arti e delle Scienze;
·
cura le relazioni con tutti gli organismi internazionali.
Art. 17
Consulta
Confederale – Consulte Operative
La Consulta
Confederale è convocata dalla Segreteria Confederale con preavviso di
almeno cinque giorni, fatte salve le questioni d’urgenza, anche a mezzo
fax. Qualora la Segreteria Confederale ne ravvisi l’opportunità, a seguito
dell’insorgenza di specifiche problematiche, può procedere alla
convocazione delle articolazioni orizzontali e verticali della
Confederazione, o parti delle stesse in relazione alle problematiche per
cui viene disposta la consultazione.
Art. 18
Segreteria
Confederale
Oltre alle
funzioni previste dall’art. 16 dello Statuto, la Segreteria Confederale:
a)
adotta il provvedimento di sospensione cautelare di cui al precedente art.
10;
b)
cura i rapporti con le strutture orizzontali e verticali della
Confederazione alle quali da indicazioni sulle linee cui attenersi,
verificando la congruenza dell’azione sindacale ai principi statutari ed
alle deliberazioni degli Organi centrali.
c)
interviene ai Congressi delle Organizzazioni Nazionali CISAL e delle
Unioni Regionali e Provinciali;
d)
impartisce ai dirigenti ed alle strutture della Confederazione
disposizioni di carattere organizzativo;
e)
propone al Consiglio Generale i nominativi dei componenti degli organi
statutari da eleggere negli Enti confederali in seno alla CESI o ad altri
organismi internazionali;
f)
decide le manifestazioni di sciopero e le agitazioni a livello nazionale e
interregionale per quanto di sua competenza sentita ove possibile la
Consulta Confederale;
g)
nomina i componenti l’ufficio legale della Confederazione.
h)
può sottoscrivere i contratti e le convenzioni sindacali di cui all’art.
3;
i)
può designare per ciascun Ente o Società collaterale alla CISAL un proprio
componente attribuendo allo stesso i seguenti compiti: mantenere i
rapporti con l’Ente o la Società assegnata presenziando alle riunioni
degli Organi collegiali e riferendone alla Segreteria Confederale.
In caso di
assenza o impedimento del Segretario Generale, il Segretario Generale
Vicario ne assume le funzioni. Se l’assenza o l’impedimento sono
definitivi provvede a convocare d’urgenza il Consiglio Generale per gli
adempimenti di cui all’art. 15 u.c. Statuto.
Art. 19
Segreteria
Confederale – incompatibilità
Coloro che
versino in una o più delle condizioni di incompatibilità previste
dall’art. 16 dello Statuto dovranno optare per una sola carica,
comunicando quella prescelta contestualmente alle dimissioni dalle altre,
a mezzo lettera da far pervenire alla Segreteria Confederale entro il
termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell’incompatibilità. In
difetto, la Segreteria Confederale, nella prima riunione, prenderà atto
dell’avvenuta decadenza da componenti la Segreteria stessa.
Il Consiglio
Generale individua le cariche derivate per le quali sussistono motivi di
incompatibilità e, valutate le circostanze, gli interessi ed il prestigio
della Confederazione nonché l’importanza dell’incarico da ricoprire, può
concedere specifiche deroghe temporanee stabilendone la durata. Si applica
il 10° comma dell’art. 16 dello Statuto.
Art. 20
Segreteria
Confederale – Decadenza
Qualora nel
corso del mandato ricevuto venga meno la maggioranza dei componenti eletti
dal Consiglio Generale, gli altri membri la Segreteria Confederale
decadono automaticamente dalla carica rivestita. In tal caso, il
Segretario Generale assumerà i compiti di ordinaria amministrazione
provvedendo a riunire entro 30 giorni il Consiglio Generale per la nomina
dei componenti la Segreteria Confederale. Nel caso in cui anche il
Segretario Generale sia impedito o abbia rimesso il proprio mandato, gli
adempimenti di cui al comma precedente saranno espletati dal Presidente
della Confederazione e, nel caso anche lui fosse dimissionario, dal
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 21
Dipartimenti
I Dipartimenti
sono uffici confederali di coordinamento operanti nei settori previsti
dall’art. 24 dello Statuto. Sono composti dai membri nominati dal
Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale e coordinati
da un Segretario Confederale. Nel Dipartimento possono essere nominati
esperti e consulenti esterni.
Art. 22
Commissariamento
La Segreteria
Confederale, con decisione motivata, adottata a maggioranza dei due terzi
dei presenti, decide la gestione commissariale delle Organizzazioni
aderenti nei casi previsti dagli artt. 16 e 25 dello Statuto confederale e
nelle ipotesi di cui agli artt 8, 9 e 28 del presente Regolamento.
La Segreteria
Confederale, nella delibera di commissariamento, deve nominare il
commissario, individuandone i compiti e gli obiettivi. In ogni caso il
commissario deve provvedere alla gestione dell’organizzazione sino alla
convocazione del Congresso da effettuarsi nei termini più brevi. Il
commissario assume tutte le funzioni degli Organi della organizzazione
commissariata salvo diversa previsione della delibera stessa.
Art. 23
Revisori
dei Conti
Il Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti partecipa al Consiglio Generale.
I rendiconti
degli Enti, nonché quelli delle Unioni Regionali e Provinciali della
CISAL, debbono essere rimessi alla Segreteria Confederale per quanto
previsto dal 3° comma, art. 18 dello Statuto CISAL entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno.
La
documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura
dovrà essere corredata di specifica relazione del competente Collegio dei
Revisori dei Conti.
Sarà cura
della Segreteria Confederale trasmettere al Collegio dei Revisori dei
Conti Nazionale stesso, entro dieci giorni dalla ricezione, tutta la
documentazione in regola.
Il Collegio
dei Revisori dei Conti è inoltre competente ad esaminare i rendiconti
delle Organizzazioni CISAL in caso di commissariamento, accertarne la
legittimità e presentare al Commissario incaricato formale relazione.
Inoltre, al
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è attribuito il compito di
surrogarsi nelle funzioni dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Unioni
Regionali e Provinciali in tutte le ipotesi di impossibilità del loro
funzionamento, segnalate dai Segretari Responsabili delle Unioni stesse.
Il Presidente
del Collegio, in caso di decadenza del Segretario Generale, della
Segreteria Confederale e del Presidente della CISAL provvede alla gestione
ordinaria della Confederazione ed a riunire, entro 30 giorni dalla data di
decadenza dell’organo, il Consiglio Generale per gli adempimenti di
propria competenza.
Art. 24
Collegio
Nazionale dei Probiviri
Il Collegio,
ricevuti gli atti, dispone l’immediata apertura del procedimento
disciplinare relativo al deferito.
Quindi, se le
contestazioni elevate risultano manifestamente infondate, dispone
l’archiviazione del procedimento. Altrimenti, predispone l’atto di
addebito che deve contenere:
a)
l’analitica esposizione dei fatti, con l’indicazione sommaria delle norme
che si ritengono violate;
b)
l’invito al deferito ed alla parte deferente a comparire a data fissa
avanti al Collegio, per essere ascoltati in merito alle contestazioni,
produrre memorie, richiedere prove, presentare documenti e svolgere ogni
ulteriore attività difensiva.
Tra l’invio
dell’atto di addebito e la riunione di comparizione delle parti deve
intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Nella riunione
le parti sono tenute a comparire di persona e possono farsi assistere da
difensori di loro fiducia.
Ascoltati il
deferente ed il deferito, il Collegio ammette le prove documentali e
testimoniali ritenute rilevanti e pertinenti, fissa altra riunione per il
loro espletamento e la discussione orale del caso.
Esaurita
l’istruttoria decide a maggioranza.
Il dispositivo
della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito trasmesso
all’interessato, alla Segreteria Confederale, alla Segreteria Nazionale
dell’Organizzazione alla quale l’iscritto è associato, per gli adempimenti
conseguenti.
La motivazione
della decisione è depositata presso la Segreteria Confederale entro 30
giorni successivi ed è data facoltà alle parti del procedimento di
richiederne copia.
Il Collegio
dei Probiviri può, su istanza di parte con delibera motivata, revocare la
delibera di sospensione cautelare adottata dalla Segreteria Confederale.
Art. 25
Collegio
Nazionale dei Probiviri
Procedimento
di appello
L’appello
avverso le decisioni dei Collegi Nazionali dei Probiviri delle
Organizzazioni Sindacali aderenti e dei Collegi dei Probiviri delle Unioni
Provinciali si propone con ricorso che deve essere depositato al Collegio
Nazionale dei Probiviri, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
data del deposito della decisione impugnata. Insieme al ricorso devono
essere depositate, a pena d’improcedibilità, copia della decisione
impugnata e copia di tutti gli atti relativi al procedimento di primo
grado. L’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione
analitica dei fatti relativi alla controversia; i motivi posti a
fondamento del gravame; le conclusioni.
Non sono
ammesse nuove domande, eccezioni e nuove deduzioni istruttorie.
Il Collegio,
ricevuto l’atto, con provvedimento adottato in calce al ricorso, dispone
la convocazione delle parti; fissa all’appellato il termine per il
deposito di memorie e invita l’appellante a notificare alla parte
appellata il ricorso con pedissequo provvedimento.
Tra il
deposito dell’appello e la riunione di convocazione delle parti deve
decorrere un termine non inferiore a 30 giorni.
Nella riunione
così convocata, il Collegio, ascoltate le parti ed i loro eventuali
difensori, decide dando lettura del dispositivo.
La motivazione
è depositata negli Uffici della Segretaria Confederale entro il termine di
30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti di richiederne copia.
Art. 26
Collegio
Arbitrale
L’Organizzazione CISAL che intenda instaurare la procedura di cui all’art.
22, 1° comma dello Statuto, deve darne comunicazione tramite raccomandata
r.r. da inviarsi alla parte convenuta ed alla Segreteria Confederale. Tale
comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina
dell’arbitro. La parte convenuta, nei 20 giorni successivi, deve
comunicare con lo stesso mezzo alla Segreteria Confederale ed
all’organizzazione richiedente il nominativo dell’arbitro designato.
La Segreteria
Confederale, nei 20 giorni successivi, comunica ad entrambe le
Organizzazioni l’arbitro dalla stessa designato e la data della prima
convocazione.
L’Organizzazione CISAL che intenda instaurare la procedura di cui all’art.
22, 2° comma dello Statuto, deve darne comunicazione alla Segreteria
Confederale tramite raccomandata r.r. Tale comunicazione deve contenere i
motivi della richiesta e la nomina dell’arbitro. La Segreteria
Confederale, nei 20 giorni successivi, comunica all’organizzazione
richiedente il nominativo dell’arbitro designato e la data della riunione
in cui gli arbitri stessi dovranno provvedere alla designazione del terzo
arbitro
In caso di
disaccordo o di mancata nomina la parte richiedente può richiedere che
tale nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 27
Procedimento
Il Collegio
Arbitrale siede in Roma.
I membri del
Collegio Arbitrale nella prima riunione accettano l’incarico e provvedono
a regolare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno.
Essi debbono
in ogni caso assegnare alle parti un termine per presentare documenti e
memorie e per esporre le loro repliche e conclusioni.
Il lodo deve
essere depositato entro 90 giorni dall’accettazione degli arbitri.
Il termine
potrà dagli stessi essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30
giorni per motivi che devono essere comunicati alle parti.
Art.28
Quote
associative
Il Segretario
amministrativo confederale, decorso il termine del 31 maggio senza che
l’organizzazione aderente abbia provveduto all’integrale versamento delle
quote associative, ovvero a depositare apposito “RID” bancario contenente
ordine irrevocabile di pagamenti mensili o bimestrali di dette quote,
assegna alla stessa con raccomandata r.r., giorni 15 di tempo per
provvedere, con l’avvertenza che, in difetto, trasmetterà gli atti alla
Segreteria Confederale per i provvedimenti di competenza.
Il mancato
versamento delle quote associative può determinare il commissariamento
dell’Organizzazione o la sua esclusione ai sensi dell’art. 8 del presente
Regolamento.
La procedura
di cui al primo comma si attiva anche nel caso di mancato assolvimento
degli obblighi derivanti dai RID per due bimestri consecutivi.
Eventuali
contestazioni sull’ammontare del contributo annuo sono decise dal
Consiglio Generale e non sospendono l’obbligo di versamento del contributo
stesso.
Art. 29
Centro
Studi Cisal
Il Centro
Studi CISAL è l’ufficio di consulenza della Confederazione.
La Segreteria
Confederale nomina il Presidente del Centro, il Coordinatore ed i
Responsabili delle aree scegliendoli fra professionisti di consolidata
esperienza ed esperti nel campo del lavoro e dell’economia.
Il Presidente
sovraintende all’attività del Centro, riferendone periodicamente al
Segretario Confederale competente per delega, che vigila sul suo
andamento.
Il
Coordinatore espleta funzioni di iniziativa e di coordinamento delle
attività delle singole aree.
I Responsabili
delle aree sorvegliano e dirigono l’attività dell’area a cui sono
preposti.
Sono aree di
attività del Centro:
q
l’area della formazione ed aggiornamento quadri;
q
l’area dell’informazione, comprendente anche attività esterne come
Convegni, tavole rotonde, seminari, etc.;
q
l’area dello studio, ricerca e documentazione.
La Segreteria
Confederale, sentito il Presidente, può individuare ulteriori aree di
attività.
Entro il mese
di dicembre di ciascun anno, il Presidente ed il Coordinatore, di concerto
con il Segretario Confederale delegato, predispongono il programma per
l’anno successivo inviandolo per l’approvazione alla Segreteria
Confederale.
La Segreteria
Confederale determina, in base alle richieste presentate dal Centro, un
contributo annuo per la gestione degli uffici ed i finanziamenti necessari
all’esecuzione dei programmi e di specifici progetti e nomina i componenti
collaboratori da assegnare alle singole aree.
Gli impegni di
spesa debbono essere a firma congiunta del Segretario Confederale delegato
e del Presidente o del Coordinatore.
Il Presidente
ha l’obbligo di rendicontare le spese effettuate.
SECONDA
PARTE
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
UNIONI
PROVINCIALI
Art. 30
Unione
Provinciale
L’Unione
Provinciale è costituita dalle strutture provinciali delle Organizzazioni
Sindacali Nazionali aderenti e da eventuali Organizzazioni a carattere
provinciale di lavoratori appartenenti a categorie non ancora organizzate
all’interno della CISAL in Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti.
L’Unione
Provinciale ha sede, di norma, nel capoluogo di provincia.
Le strutture
provinciali delle Organizzazioni indicate al primo comma hanno i seguenti
obblighi inderogabili la cui violazione costituisce motivo di
provvedimenti sanzionatori:
a)
collaborare strettamente con tutte le altre strutture provinciali
dell’Unione Provinciale;
b)
partecipare alle spese nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato
Direttivo dell’Unione Provinciale;
c)
mobilitarsi prontamente per tutte le azioni sindacali decise dal Comitato
Direttivo o dalla Segreteria dell’Unione Provinciale;
d)
tenere alto il prestigio ed il buon nome della CISAL.
Art. 31
Organi
dell’Unione Provinciale
Sono Organi
delle Unioni Provinciali:
1)
il Congresso;
2)
il Comitato Direttivo Provinciale;
3)
la Segreteria;
4)
il Segretario Provinciale Responsabile;
5)
il Collegio dei Revisori dei Conti;
6)
il Collegio dei Probiviri.
Art. 32
Il
Congresso Provinciale
Il Congresso
Provinciale è il massimo organo deliberante nell’ambito della provincia.
Il Congresso Provinciale è sovrano nelle sue competenze ma non può
deliberare in difformità o in contrasto con i contenuti dello Statuto
Confederale né con le direttive di politica sindacale della CISAL così
come deliberate dal Congresso Nazionale, Consiglio Generale e/o dalla
Segreteria Confederale.
Le decisioni
del Congresso Provinciale, assunte ai sensi del comma precedente, sono
vincolanti per tutti gli iscritti e gli organismi sindacali della
provincia appartenenti alle diverse categorie ed organizzazioni.
Art. 33
Celebrazione Congresso Provinciale
Il Congresso
si celebra:
q
in via ordinaria:
obbligatoriamente entro 4 mesi dalla data di convocazione del Congresso
Nazionale ordinario da parte del Consiglio Generale della CISAL; in questo
caso la sua convocazione deve avvenire, da parte del Comitato Direttivo
Provinciale, almeno 2 mesi prima della data della celebrazione;
q
in via straordinaria:
a)
quando lo richiedano almeno 4/5 dei componenti del Comitato Direttivo
Provinciale, su delibera dello stesso;
b)
nei casi di commissariamento previsti all’art. 16, dello Statuto
Confederale;
c)
nei casi di reggenza Provinciale, previsti all’art. 16, punto 5) dello
Statuto Confederale, su delibera del Reggente Provinciale;
d)
nei casi previsti dal comma successivo del presente articolo.
Il Congresso
Provinciale successivo a quello straordinario dovrà comunque essere
celebrato in ottemperanza da quanto previsto al 1° comma del presente
articolo.
In caso di
convocazione di Congresso Nazionale Straordinario della CISAL, il
Congresso Provinciale dell’Unione non deve necessariamente essere
celebrato a meno che l’ultima sua celebrazione sia avvenuta prima della
celebrazione dell’ultimo Congresso Nazionale Ordinario della CISAL. In
questo caso la celebrazione del Congresso Provinciale è obbligatoria e
deve aver luogo almeno un mese prima della celebrazione del Congresso
Nazionale Straordinario. La sua convocazione deve avvenire almeno due mesi
prima della predetta data, da parte del Comitato Direttivo Provinciale.
Nei casi
previsti ai punti a) e b), il Congresso Provinciale Straordinario deve
essere convocato almeno un mese prima della sua celebrazione.
Art. 34
Al momento
della convocazione deve essere definito, da parte del Comitato Direttivo
Provinciale che convoca, il coefficiente numerico in base al quale devono
essere eletti i delegati da parte delle strutture provinciali delle
Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti e delle Organizzazioni a
carattere provinciale di cui all’art. 30, 1° comma, del presente
Regolamento.
Art. 35
Sono delegati
al Congresso Provinciale gli eletti in base al coefficiente numerico
definito nei tempi e nei modi di cui all’art. 34 del presente Regolamento.
Sono membri di
diritto al Congresso Provinciale:
a)
i componenti del Comitato Direttivo Provinciale;
b)
il Reggente Provinciale o il Commissario dell’Unione nominato dalla
Segreteria Confederale, come da art. 16 dello Statuto Confederale;
c)
i componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
d)
i componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri;
e)
i Segretari Responsabili delle strutture provinciali delle Organizzazioni
di cui all’art. 30, 1° comma, del presente Regolamento.
I suddetti
membri hanno diritto di parola e godono di elettorato passivo ad eccezione
di quelli di cui al punto b).
Art. 36
Validità
del Congresso Provinciale
Il Congresso
Provinciale è riunito validamente quando siano presenti tanti delegati
eletti che rappresentino la metà più uno degli iscritti della provincia.
Il Congresso
Provinciale delibera a maggioranza dei delegati presenti.
Art. 37
Congresso
Provinciale - Compiti
Il Congresso
Provinciale elegge:
q
il Comitato Direttivo Provinciale ;
q
Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
q
il Collegio Provinciale dei Probiviri;
q
i delegati al Congresso Nazionale della Confederazione;
q
i delegati al Congresso Regionale.
Art. 38
Comitato
Direttivo Provinciale
Il Comitato
Direttivo è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale nel
numero previsto dal Congresso.
I componenti
restano in carica fino al successivo Congresso Provinciale – salvo
dimissioni o commissariamento dell’Unione Provinciale – e sono
rieleggibili.
Sono inoltre
componenti di diritto, aventi titolo all’elettorato passivo, i Segretari
Responsabili delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente art. 35,
e).
In caso di
dimissioni di uno dei membri si applicano le norme previste dallo Statuto
per analoghe situazioni.
Art. 39
Riunioni
del Comitato Direttivo Provinciale
Il Comitato
Direttivo si riunisce:
a)
subito dopo essere stato eletto dal Congresso Provinciale su convocazione
del componente più anziano di età che lo presiede;
b)
su convocazione della Segreteria Provinciale da effettuarsi almeno cinque
giorni prima della riunione:
c)
su richiesta motivata di due terzi dei suoi componenti.
Salvo quanto
previsto sub a) il Comitato Direttivo Provinciale è presieduto dal
Segretario Provinciale.
Art. 40
Decisioni
Le riunioni
del Comitato Direttivo sono valide quanto sia presente la metà più uno dei
componenti.
Il Comitato
Direttivo decide a maggioranza assoluta dei presenti e le sue decisioni
sono valide per tutti gli iscritti e le loro strutture territoriali
nell’ambito della Provincia.
Contro
decisioni del Comitato Direttivo particolarmente gravi che ledano diritti
irrinunciabili del singolo o violino il vincolo associativo confederale,
chiunque abbia interesse può inviare una relazione scritta alla Segreteria
Confederale per le decisioni del caso.
Art. 41
Compiti del
Comitato Direttivo Provinciale.
Sono compiti
del Comitato Direttivo:
a)
convocare il Congresso Provinciale in tutti i casi previsti all’art. 33
del presente Regolamento;
b)
assicurare unicità di indirizzo sindacale per l’attuazione in provincia
delle deliberazioni degli Organi Centrali della CISAL e garantire la
tutela degli interessi generali nell’ambito della provincia;
c)
eleggere, con separate votazioni, il Segretario Responsabile e gli altri
componenti della Segreteria; provvedendo alla revoca dei mandati conferiti
in caso di accertate gravi inadempienze;
d)
approvare il rendiconto finanziario per cassa e il preventivo finanziario
per cassa annualmente predisposti dalla Segreteria Provinciale;
e)
deliberare su tutte le questioni organizzative ed economico-finanziarie
nell’ambito della provincia;
f)
designare rappresentanti provinciali della CISAL negli organismi
provinciali di enti economici, previdenziali e assistenziali, dove sia
prevista una rappresentanza sindacale;
g)
deliberare stati di agitazioni e azioni di sciopero nell’ambito della
provincia purché preventivamente approvati dalla Segreteria Confederale;
h)
eleggere nuovi componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
solo nel caso previsto all’art. 45, ultimo comma del presente Regolamento.
Art. 42
Il Segretario
Provinciale Responsabile
Il Segretario Provinciale Responsabile
dirige e coordina l’attività della Segreteria Provinciale assumendo ogni
iniziativa necessaria ad assicurare il funzionamento secondo le norme
statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi. Convoca e
presiede la Segreteria Provinciale, predisponendo l’ordine del giorno dei
lavori. E’ responsabile dell’operato dell’Unione Provinciale verso terzi.
Art. 43
La
Segreteria Provinciale
La Segreteria
Provinciale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato
direttivo. La distribuzione degli incarichi è stabilita dalla Segreteria
stessa secondo le esigenze funzionali su proposta del Segretario
Provinciale Responsabile.
La Segreteria
si riunisce ogni qualvolta la convochi il Segretario Responsabile o lo
richiedano motivatamente i due terzi dei componenti la Segreteria.
Art. 44
Compiti
della Segreteria Provinciale
Sono compiti
della Segreteria:
a)
promuovere e favorire il lavoro comune fra le strutture provinciali delle
Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 30, 1° comma del presente
Regolamento sviluppando la massima possibile sinergia anche attraverso la
migliore razionalizzazione delle attrezzature e delle risorse;
b)
curare il proselitismo, nell’ambito provinciale, fra tutte le categorie
dei lavoratori, anche attraverso assemblee, volantinaggio od altre
iniziative di tipo organizzativo;
c)
rappresentare gli iscritti della CISAL nei confronti della struttura
territoriale provinciale di Enti economici, previdenziali e assistenziali;
d)
partecipare, insieme alle strutture provinciali delle Organizzazioni
Sindacali Nazionali aderenti, a tutte le contrattazioni, le vertenze e gli
accordi, su base provinciale, firmando insieme i documenti finali e
rimettendone copia alla Segreteria Confederale;
e)
stipulare accordi e convenzioni per attività relative all’offerta di
servizi da fornire, nell’ambito della provincia, agli iscritti; tali
attività devono essere sottoposte all’approvazione della Segreteria
Confederale;
f)
gestire i mezzi economici messi a disposizione dalla Segreteria
Confederale o altrimenti pervenuti, nell’interesse dell’Unione e degli
iscritti nell’ambito provinciale;
g)
predisporre annualmente il rendiconto finanziario per cassa ed il
preventivo finanziario per cassa dell’Unione, da sottoporre, entro tre
mesi dalla fine dell’esercizio contabile - amministrativo,
all’approvazione del Comitato Direttivo Provinciale; il rendiconto dovrà
essere corredato dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei
Conti; l’esercizio contabile - amministrativo coincide con l'anno solare;
h)
deferire, nella sua qualità di titolare dell’azione disciplinare, al
Collegio Provinciale dei Probiviri o al Collegio Nazionale dei Probiviri
gli iscritti che hanno violato norme dello Statuto o Regolamento
Confederale e abbiano tenuto comportamenti lesivi o tali da pregiudicare
il buon nome e il prestigio della Confederazione.
Art. 45
Il Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti
Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono
tra di loro il Presidente, e da due membri supplenti.
Esso esercita
il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite del rendiconto
finanziario per cassa predisposto dalla Segreteria Provinciale e ne
riferisce, con apposita relazione, al Comitato Direttivo Provinciale
dell’Unione.
Nel periodo
tra un Congresso Provinciale e l’altro, qualora il Collegio Provinciale
dei Revisori dei Conti, non possa validamente costituirsi per dimissioni,
decadenza o per qualunque altro motivo e/o sia comunque nell’impossibilità
di svolgere il proprio compito, il Comitato Direttivo Provinciale, nella
sua prima riunione, elegge nuovi componenti del Collegio Provinciale dei
Revisori dei Conti.
Art. 46
Il Collegio
Provinciale dei Probiviri
E’ composto da
cinque membri di cui 3 effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente,
e da due supplenti.
In caso di
assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal componente
effettivo più anziano d’età.
Il Collegio
Provinciale dei Probiviri decide sulle questioni disciplinari deferite al
suo giudizio.
Le condizioni
per ricoprire la carica di Proboviro provinciale sono le stesse stabilite
dall’art. 19, 3° comma, dello Statuto Confederale.
Art. 47
Per quanto
attiene le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri le modalità
della loro emanazione, i termini entro i quali i procedimenti devono
essere aperti e conclusi, la loro priorità, le decadenze e le sanzioni
irrogabili, si applicano – in quanto compatibili – le norme previste per
il Collegio Nazionale dei Probiviri negli artt. 19 e seguenti dello
Statuto Confederale.
I richiami in
detti articoli alla Segreteria Confederale e al Consiglio Generale vanno
riferiti rispettivamente alla Segreteria Provinciale e al Comitato
Direttivo
Art. 48
Ricorsi
Contro la
decisione del Collegio Provinciale dei Probiviri è ammesso ricorso, da
ciascuna delle parti in causa, entro 60 giorni dalla data di deposito, al
Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in seconda e definitiva
istanza.
Art. 49
Le Segreterie
delle Unioni Provinciali, ove lo ritengano opportuno, hanno facoltà di
costituire Rappresentanze territoriali CISAL.
Tali
Rappresentanze possono essere parimenti revocate qualora si riscontrino
motivi di contrasto con le deleghe affidate o con le direttive Statutarie.
LE
UNIONI REGIONALI
Art. 50
Unione
Regionale
E’ l’organo di
rappresentanza della CISAL nell’ambito della Regione.
L’Unione
Regionale costituisce il primo riferimento territoriale della Segreteria
Confederale alla quale risponde strettamente del suo operato.
L’Unione
Regionale ha sede, di norma, nella sede dell’Unione Provinciale del
capoluogo di provincia della Regione.
Art. 51
Struttura
Sono Organi
dell’Unione Regionale:
a)
il Congresso;
b)
il Comitato Direttivo Regionale;
c)
la Segreteria;
d)
Il Segretario Regionale Responsabile;
e)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 52
Il
Congresso Regionale
Il Congresso
si riunisce nel tempo immediatamente precedente il Congresso Nazionale
della Confederazione e ogni volta che lo convochi il Comitato Direttivo.
Partecipano al
Congresso Regionale:
a)
i delegati eletti dalle Federazioni Regionali di categoria e dalle Unioni
Provinciali secondo il coefficiente numerico stabilito, al momento della
convocazione, dal Comitato Direttivo Regionale;
b)
i delegati di diritto, con solo elettorato passivo, e cioè i componenti
del Comitato Direttivo Regionale e i Segretari Responsabili delle Unioni
Provinciali, ove non eletti;
c)
il Reggente Regionale o il Commissario dell’Unione Regionale nominato
dalla Segreteria Confederale.
I membri di
diritto hanno diritto di parola e godono di elettorato passivo ad
eccezione dell’eventuale Reggente o Commissario.
Art. 53
Il Comitato
Direttivo Regionale
Il Comitato
Direttivo Regionale è composto dai membri eletti dal Congresso Regionale
nel numero previsto dal Congresso. I Segretari Responsabili delle Unioni
Provinciali partecipano come membri di diritto al Comitato Direttivo
Regionale.
Sono compiti
del Comitato Direttivo Regionale:
a)
convocare il Congresso Regionale;
b)
assicurare unicità di indirizzo sindacale per l’attuazione nella regione
delle deliberazioni degli Organi Centrali della Confederazione e garantire
la tutela degli interessi generali nell’ambito della regione;
c)
approvare il rendiconto finanziario per cassa e il preventivo finanziario
per cassa predisposti annualmente dalla Segreteria Regionale. In caso di
possibili finanziamenti, anche in materia di ricerca, studio,
documentazione e formazione, previsti da norme di legge, il Comitato
Direttivo Regionale deve emanare un apposito Regolamento amministrativo,
non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari, che per la sua
validità deve essere previamente approvato dalla Segreteria Confederale.
d)
designare rappresentanti regionali della CISAL negli organismi regionali
di enti economici previdenziali e assistenziali dove sia prevista una
rappresentanza sindacale;
e)
deliberare stati di agitazione e scioperi nell’ambito della regione purché
preventivamente approvati dalla Segreteria Confederale;
f)
eleggere, con separate votazioni, il Segretario Responsabile e gli altri
componenti della Segreteria, provvedendo alla revoca dei relativi mandati
in caso di accertate gravi inadempienze;
g)
eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti solo nel caso
previsto dall’art. 56 del presente Regolamento.
Il Comitato
Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della
Segreteria Regionale e ogni qualvolta la stessa lo ritenga necessario.
La
convocazione, in casi d’urgenza, può avvenire anche per telefono o per fax
almeno 24 ore prima della riunione.
In caso di
dimissioni di uno o più membri si applicano le norme previste dallo
statuto per analoghe situazioni.
Art. 54
Il Segretario
Regionale Responsabile
Il Segretario
Regionale Responsabile dirige e coordina l’attività della Segreteria
Regionale assumendo ogni iniziativa necessaria ad assicurare il
funzionamento secondo le norme statutarie, regolamentari e le
deliberazioni degli organi. Convoca e presiede la Segreteria Regionale,
predisponendo l’ordine del giorno dei lavori. Cura il coordinamento tra le
Unioni Provinciali presenti nella Regione. E’ responsabile dell’operato
dell’Unione Regionale verso terzi.
Art. 55
La
Segreteria Regionale
La Segreteria
è composta da un numero di membri stabilito dal Comitato Direttivo
Regionale. La distribuzione degli incarichi è definita all’interno della
stessa Segreteria secondo le esigenze funzionali su proposta del
Segretario Regionale Responsabile.
Sono compiti
della Segreteria:
a)
coordinare e sovrintendere al lavoro di tutte le Unioni Provinciali della
Regione promuovendone l’espansione e la migliore radicalizzazione nel
territorio;
b)
organizzare manifestazioni, convegni ed altre occasioni di incontri
sociali sotto la supervisione del Segretario Confederale delegato
all’organizzazione previa comunicazione alla Segreteria Confederale CISAL;
c)
rappresentare la CISAL a livello regionale anche nei contatti con gli
interlocutori istituzionali, politici, imprenditoriali e con i mezzi di
informazione;
d)
deferire nella qualità di titolare dell’azione disciplinare al Collegio
Nazionale dei Probiviri gli iscritti che rivestano cariche superiori a
quelle di Segretario Responsabile di Unione Provinciale, che hanno violato
norme dello Statuto o del Regolamento Confederale ed abbiano tenuto
comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome ed il prestigio
della Confederazione.
La Segreteria
Regionale si riunisce ogni qualvolta la convochi il Segretario
Responsabile o lo richiedano motivatamente almeno i 2/3 dei suoi
componenti.
Art. 56
Il Collegio
Regionale dei Revisori dei Conti
Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono
tra di loro il Presidente, e da due membri supplenti.
Esso esercita
il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite del Rendiconto
finanziario per cassa predisposto dalla Segreteria Regionale e ne
riferisce, con apposita relazione, al Comitato Direttivo.
Nel periodo
tra un Congresso Regionale e l’altro, qualora il Collegio dei Revisori dei
Conti non possa validamente costituirsi per dimissioni, decadenza o per
qualunque altro motivo e/o sia comunque nell’impossibilità di svolgere il
proprio compito, il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, elegge
nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 57
Amministrazione finanziaria
Tutte le
operazioni di entrata e di uscita delle Unioni Regionali e Provinciali
debbono essere espletate tramite conto corrente bancario o postale, a
firma congiunta di almeno due dei tre componenti la Segreteria che hanno
proceduto all’apertura del conto, fermo restando l’obbligo di
documentazione contabile e di adeguate annotazioni su apposito registro
numerato.
Approvato dal
Consiglio Generale del 29-30 giugno 2000.
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