STATUTO DELLA CISAL

TITOLO I

 Art. 1

Costituzione e scopi

La CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – costituita il 24/10/1957, ha sede in Roma presso la sua Segreteria Confederale.

La CISAL è formata dalle Organizzazioni Sindacali autonome di lavoratori e lavoratrici subordinati e non e pensionati, che ad essa aderiscono, nonché da associazioni di cittadini italiani e stranieri, occupati e non, che condividono i principi ispiratori della Confederazione.

La CISAL, in qualità di socio fondatore, fa parte della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti – CESI – con sede a Bruxelles.

Art. 2

La CISAL, Organizzazione libera, indipendente ed apartitica, afferma che i problemi dell’economia, del lavoro e della società vanno risolti esclusivamente nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini e del Paese, svincolando l’azione sindacale da ogni schema ideologico o di parte.

Art. 3

La CISAL ha il compito:

  1. di sviluppare, nella comune concorde azione, le attività e le politiche svolte dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni aderenti, nell’interesse dei lavoratori e del Paese;

  2. di assistere le Organizzazioni aderenti nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che riguardino, comunque, gli interessi dei lavoratori e di tutti i cittadini; 

  3. di rappresentare lavoratori e cittadini occupati e non ai fini della partecipazione alla gestione economica e sociale del Paese, nonché nei confronti degli organi amministrativi e legislativi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e privati; delle altre Associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro; degli Enti od Organismi nazionali.

La CISAL, inoltre, designa propri rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la rappresentanza sindacale, sentite le Organizzazioni CISAL eventualmente interessate.

Art. 4

Norme di organizzazione e adesione

La CISAL è formata dalle Associazioni e dalle Organizzazioni Sindacali aderenti con i propri iscritti.

La richiesta di nuova adesione deve essere formulata per iscritto secondo le modalità previste nel regolamento al presente statuto.

Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi, acquisito il parere dell’Organizzazione CISAL eventualmente già presente, la Segreteria Confederale, alla quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione del Consiglio Generale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intende respinta salva diversa decisione del Consiglio Generale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.

Qualora l’Organizzazione Sindacale richiedente organizzi una categoria già rappresentata da altra organizzazione della CISAL, la Segreteria Confederale, in caso di accettazione della domanda, insedia un organo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni interessate e presieduto da un Segretario Confederale con il compito di predisporre un patto federativo che, stabilendo tempi e modalità, consenta di pervenire, entro un anno dalla comunicazione dell’accettazione, alla celebrazione del Congresso di unificazione o alla costituzione di una federazione di categoria. Ciò perché sia rispettato il principio secondo il quale ogni categoria deve essere rappresentata da una sola Organizzazione Sindacale.

Durante la procedura di cui al comma precedente, la categoria di lavoratori interessata è rappresentata, nei confronti delle controparti e in ogni rapporto esterno, dall’Organizzazione Sindacale Nazionale già presente in CISAL integrata da una rappresentanza della nuova Organizzazione Sindacale Nazionale aderente.

L’adesione di un sindacato che organizza nuove realtà comporta l’inserimento dello stesso nella federazione di categoria.

Qualora il processo di unificazione o di inserimento presenti problemi tali da non consentirne il positivo esito, la nuova Organizzazione sarà considerata aderente direttamente alla Confederazione fino al successivo Consiglio Generale che ne stabilirà la definitiva collocazione. Durante tale periodo il comparto sarà rappresentato da un Organismo di Coordinamento, composto dalle Organizzazioni in fase di unificazione e presieduto dalla Confederazione

Gli statuti delle Federazioni aderenti alla CISAL devono prevedere norme che tutelino, ove necessario, le Organizzazioni sindacali esistenti e/o di nuova costituzione nelle Regioni a statuto speciale.

La richiesta di adesione da parte di Organizzazioni Sindacali a estensione provinciale la cui categoria non sia rappresentata nella CISAL a livello nazionale dovrà essere rivolta alla Segreteria dell’Unione Provinciale della Confederazione della provincia di appartenenza e su di essa decide il Direttivo dell’Unione Provinciale secondo gli stessi termini e modalità previsti per l’adesione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali. La decisione del Direttivo dell’Unione Provinciale dovrà comunque essere sottoposta all’approvazione od al rigetto della Segreteria Confederale.

Art. 5

Rapporti tra Confederazione e Organizzazioni Sindacali

Il tesseramento di ciascun iscritto o associato rappresenta l’obbligo primario di ogni Organizzazione aderente alla CISAL la cui inadempienza comporta le sanzioni previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale stabilisce, su proposta della Segreteria Confederale, in base al bilancio preventivo ed a singoli obiettivi, l’importo della singola tessera per iscritti e per associati.

La Segreteria Confederale, per particolari esigenze di carattere sindacale eccezionali, di intesa con le Organizzazioni ed Associazioni aderenti, potrà richiedere contributi straordinari.

Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti o degli associati e la loro articolazione territoriale ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto.

Le uniche tessere ufficiali di iscrizione alle singole categorie e/o ad associazioni sono quelle rilasciate dalla CISAL.

E’ assolutamente vietato ad ogni Organizzazione di stampare e distribuire tessere sindacali di categoria o associative in sostituzione di quella ufficiale.

Le Organizzazioni aderenti alla CISAL hanno autonomia organizzativa ed amministrativa purché non in contrasto con le norme del presente Statuto e con le linee di politica sindacale e sociale della Confederazione e sono soggette agli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

In occasione dei Congressi Nazionali delle Organizzazioni aderenti e delle riunioni dei loro organi deliberanti su problemi di collocazione confederale o di indirizzo generale di politica sindacale, deve essere invitata la Segreteria Confederale della CISAL – che interviene con un suo rappresentante – a pena di nullità, sia all’interno della Organizzazione Sindacale aderente sia nei confronti della Confederazione, di qualunque delibera o decisione assunta.

Gli eletti a cariche sindacali confederali, a qualunque livello, hanno diritto, ove previsti, a permessi sindacali retribuiti e non, concordati con l’Organizzazione Sindacale aderente di appartenenza ai vari livelli, nella quantità necessaria allo svolgimento del lavoro confederale, nei limiti delle disponibilità.

Altrettanto è stabilito per i partecipanti a congressi, convegni, manifestazioni ed ogni altra iniziativa della CISAL.

TITOLO II

Art. 6

Organi della CISAL

Sono Organi centrali della CISAL:

  1. il Congresso Nazionale

  2. il Consiglio Generale 

  3. il Segretario Generale 

  4. la Segreteria Confederale

  5. la Consulta Confederale 

  6. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

  7. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono organi territoriali della CISAL le Unioni Regionali e Provinciali, la cui normativa è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento.

 Art. 7

Il Congresso

Il Congresso è il massimo Organo deliberante della CISAL.

Esso determina l’indirizzo generale della politica confederale.

Le sue decisioni sono vincolanti per gli Organi CISAL e per tutte le Organizzazioni aderenti.

Art. 8

Il Congresso è composto dai delegati delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e da quelli delle Unioni Regionali e delle Unioni Provinciali nella misura stabilita dal Consiglio Generale almeno sei mesi prima della data di fissazione del Congresso, garantendo, in ogni caso, una rappresentanza di base ad ogni organismo nonché la partecipazione ai membri di diritto.

La partecipazione al Congresso è, in ogni caso, subordinata alla verifica della regolarità delle posizioni: organizzative e contributive.

Il Consiglio Generale stabilisce inoltre il numero dei membri da attribuire alla Federazione Italiana dei Pensionati. Alla stessa devono essere formalmente iscritti direttamente o tesserati tramite il proprio sindacato di categoria tutti i pensionati delle Organizzazioni aderenti alla CISAL.

Sono membri di diritto del Congresso e titolari del solo elettorato passivo:

il Segretario Generale;

i componenti del Consiglio Generale;

i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;

i legali rappresentanti delle Associazioni aderenti.

Art. 9

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Consiglio Generale ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Generale stesso.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere la motivazione della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.

Art. 10

Il Congresso elegge:

·        il Segretario Generale;

·        i Componenti elettivi del Consiglio Generale;

·        i Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

·        i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Gli eletti durano in carica sino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Il Congresso Nazionale può nominare, sulla base di proposta motivata di uno o più delegati, il Presidente Onorario della CISAL scelto fra i propri dirigenti che si siano particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l’immagine ed il prestigio della Confederazione.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Generale.

Art. 11

Il Congresso è valido quando siano complessivamente rappresentati tramite la propria organizzazione il 50% più uno dei tesserati CISAL e nel contempo il 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 12

Le decisioni e le votazioni congressuali sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto, salvo quanto disposto dagli artt. 32 e 35 del presente Statuto.

Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Confederazione sono assunte dal Congresso.

Art. 13

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro. E’ eletto dal Congresso Nazionale secondo quanto disposto all’art. 10 del presente Statuto.

Esso è composto dal Segretario Generale, dal Presidente Onorario ove eletto, da 80 membri eletti dal Congresso tra i suoi componenti nonché dai Segretari Generali responsabili delle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.

Sono considerate maggiormente rappresentative le Organizzazioni Sindacali Nazionali con un numero di iscritti superiore a mille, salvo specifiche deroghe stabilite dal Congresso in relazione a particolari settori o comparti contrattuali.

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Generale, con solo diritto di parola, il rappresentante CISAL eletto negli organi della CESI, i legali rappresentanti delle Associazioni, i Segretari delle Unioni Regionali, i Presidenti degli Enti Confederali della CISAL, l’intero Collegio Confederale dei Probiviri, effettivi e supplenti ed il Collegio Confederale dei Revisori dei Conti, effettivi e supplenti.

Il Consiglio Generale, se per qualsiasi ragione siano decaduti o definitivamente impossibilitati a ricoprire la carica in seno al Consiglio stesso dei membri elettivi, procede alla loro sostituzione, sino a ripristinarne il numero previsto dallo Statuto, con i primi non eletti della lista di appartenenza, ovvero, in caso di lista unica, cooptandoli preferibilmente nell’ambito della stessa Organizzazione Sindacale dei sostituiti.

Il Consiglio Generale si riunisce:

in via ordinaria:

·        subito dopo il Congresso Nazionale, su convocazione del Segretario Generale appena eletto;

·        almeno una volta all’anno su convocazione della Segreteria Confederale a mezzo raccomandata e telefax contenente l’ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione;

in via straordinaria:

·        su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, contenente gli argomenti da discutere e indirizzata alla Segreteria Confederale che, entro i successivi 15 giorni, deve inviare una convocazione d’urgenza.

L’ordine del giorno deve essere sempre approvato dal Consiglio Generale all’inizio dei suoi lavori.

Il verbale della riunione del Consiglio Generale è redatto a cura del Segretario del Consiglio, nominato all’inizio di ogni riunione.

Il Consiglio Generale è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti all’inizio di ogni riunione.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei membri, in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli stessi.

Le decisioni del Consiglio Generale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Consiglio Generale – Competenza

Spetta al Consiglio Generale:

·        convocare il Congresso Nazionale in via ordinaria ed in via straordinaria;

·        eleggere nel proprio ambito i componenti della Segreteria Confederale con le modalità e nel numero previsto dal presente Statuto;

·        ratificare o revocare l’accettazione delle richieste di adesione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali disposte dalla Segreteria Confederale ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;

·        istituire e regolare i dipartimenti;

·        procedere ad eventuali cooptazioni nei casi e nei modi previsti all’art. 13, 5° comma del presente Statuto;

·        discutere le relazioni della Segreteria Confederale;

·        decidere sull’amministrazione del patrimonio immobiliare e sull’adozione dei connessi provvedimenti, compresi eventuali alienazioni o acquisti in relazione a favorevoli condizioni di mercato. Con specifica delibera può delegare i suddetti compiti alla Segreteria Confederale;

·        dare attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di politica sindacale definiti dal Congresso Nazionale;

·        nominare e revocare, su proposta della Segreteria Confederale, componenti degli organi degli Enti confederali e degli organi consultivi della CISAL nonché designare i consiglieri di amministrazione delle società partecipate;

·        nominare e revocare, quando previsto e su proposta della Segreteria Confederale, i rappresentanti della CISAL in seno agli organi della CESI e dell’Accademia Europa;

·        approvare il Regolamento applicativo del presente Statuto che ne fa parte integrante ed è ugualmente cogente; approvare il regolamento amministrativo, il regolamento congressuale ed il regolamento tipo delle Unioni, prevedendo strumenti di finanziamento che ne favoriscano la crescita.

·        approvare il rendiconto economico e finanziario della Confederazione predisposto annualmente dalla Segreteria Confederale ed accompagnato dalla relazione annuale del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

·        approvare il preventivo economico e finanziario della Confederazione predisposto annualmente dalla Segreteria Confederale, stabilendo l’importo delle singole tessere.

·        agire, nella sua qualità di massimo organo deliberante, in vece del Congresso Nazionale , procedendo ad eleggere un nuovo Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o un nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri qualora tali collegi siano nell’impossibilità di costituirsi validamente e comunque di esercitare la loro funzione legittimamente;

·        eleggere il Segretario Generale limitatamente al caso previsto all’art. 15 ultimo comma.

 

Art. 15

Il Segretario Generale

 Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della CISAL.
A tal fine allo stesso sono attribuiti i più ampi poteri.

Dirige e coordina l’attività della Confederazione avvalendosi della collaborazione dei componenti la Segreteria Confederale, che provvede a convocare.

Assume ogni iniziativa necessaria ad assicurare il funzionamento della Confederazione secondo le norme statutarie e le decisioni degli Organi collegiali.

Predispone la relazione al Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni o accertato impedimento a svolgere regolarmente le proprie funzioni, il Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie provvederà a convocare, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Generale che procederà alla nomina del nuovo Segretario Generale fino al prossimo Congresso.

Art. 16

La Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale è eletta dal Consiglio Generale nel suo seno.

La Segreteria Confederale è composta dal Segretario Generale, già eletto dal Congresso Nazionale, da due Segretari Confederali Aggiunti di cui uno con funzioni vicarie e da un minimo di tre ad un massimo di otto Segretari Confederali di cui uno con funzioni amministrative.

Il Segretario amministrativo rappresenta unitamente al Segretario Generale la Confederazione nei confronti di Istituti di Credito o equipollenti e, congiuntamente o disgiuntamente, ha facoltà di compiere tutte le operazioni bancarie necessarie quali ad esempio: apertura di conti, operazioni di credito, prestazioni fidejussorie, richieste di fido.

Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale Aggiunto possono essere rivestite da chi abbia almeno tre anni di iscrizione alla CISAL.

Le cariche di componente la Segreteria Confederale impegnano chi le riveste a pieno e sono incompatibili con la carica di Segretario Generale, o equivalente, di Organizzazione Sindacale Nazionale aderente, di Presidente degli Enti Confederali, di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, di Segretario di Unione o di Presidente delle Società partecipate CISAL.

Ulteriori incompatibilità e requisiti potranno essere individuati dal Consiglio Generale.

In caso di temporaneo impedimento e assenza del Segretario Generale ne assume le funzioni il Segretario Confederale Aggiunto con funzioni vicarie.

Per l’espletamento delle proprie funzioni, la Segreteria Confederale si avvale del supporto tecnico dell’Ufficio di Staff.

L’Ufficio di Staff si compone di cinque membri nominati dalla Segreteria Confederale e scelti tra persone dotate di particolare esperienza o capacità tecnica in settori di primario interesse per le attività confederali, ai quali il Segretario Generale può attribuire poteri di rappresentanza.

E’ compito della Segreteria Confederale:

  1. approvare o rigettare le decisioni delle Segreterie delle Unioni Provinciali della CISAL e di accettare l’adesione ad esse di Organizzazioni Sindacali ad estensione provinciale;

  2. deferire ai Collegi dei Probiviri competenti, nella sua qualità di titolare dell’azione disciplinare generale, le questioni disciplinari di competenza, costituendosi eventualmente nel giudizio;

  3. predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Generale per la sua approvazione;

  4. gestire il patrimonio della CISAL e amministrare, su delega del Consiglio Generale, il patrimonio immobiliare, rispondendone allo stesso Consiglio Generale;

  5. nominare reggenti Regionali e Provinciali per la costituzione delle Unioni Regionali e Provinciali, ove inesistenti, con l’incarico di pervenire al più presto al primo Congresso Regionale e Provinciale;

  6. nominare e revocare le designazioni presso organismi istituzionali esterni alla Confederazione, ove previsti;

  7. nominare il presidente del Collegio di cui all’art. 22;

  8. convocare il Consiglio Generale;

La Segreteria Confederale, in caso di necessità e/o urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Generale al quale dovranno essere sottoposte, per la ratifica, nella prima riunione.

Con decisione motivata a maggioranza dei due terzi dei componenti la Segreteria Confederale, su proposta del Segretario Generale, può commissariare:

  1. le Unioni Provinciali della CISAL;

  2. le Unioni Regionali della CISAL;

  3. le Organizzazioni Sindacali Nazionali.

Il commissariamento può avere durata massima di sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

Il commissariamento può essere adottato:

  1. per comportamenti che limitino o falsifichino il tesseramento;

  2. per violazioni gravi dello Statuto e del Regolamento della CISAL;

  3. per comportamenti in contrasto con le deliberazioni degli organi confederali in materia di politica sindacale e/o organizzativa;

  4. per violazione, da parte degli Organi delle strutture di cui alle lettere a - b - c, dei propri Statuti e Regolamenti; 

  5. per comportamenti tali da pregiudicare il buon nome e l’immagine della CISAL.

Avverso la delibera di commissariamento è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale previsto dall’art. 22.

Le riunioni della Segreteria Confederale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere, salvo quanto disposto per il commissariamento, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Confederale conferisce e revoca ai Segretari Confederali, su proposta del Segretario Generale, deleghe sia per coordinare e sovrintendere a settori del mondo del lavoro definiti per appartenenza merceologica e categoriale, sia per coordinare e sovrintendere all’organizzazione della Confederazione e/o alla sua amministrazione.

Art. 17

Consulta Confederale

La Consulta Confederale è Organo consultivo con compiti di supporto nella definizione dell’indirizzo politico di carattere generale per quanto attiene alla fissazione delle strategie di politica sindacale, economica, sociale e del lavoro, in particolare in materia di previdenza, contrattazione, ricorso a forme di lotta sindacale su scala nazionale, rapporti con le Istituzioni.

Essa è composta:

  1. dalla Segreteria Confederale;

  2. dai Segretari delle Federazioni aderenti maggiormente rappresentative;

  3. dai componenti dell’Ufficio di Staff

La Consulta Confederale si riunisce su convocazione della Segreteria Confederale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri di cui alla lettera b) del precedente comma.

Art. 18

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi – che eleggono fra loro il Presidente – e da due membri supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico/finanziario relativo alla Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Generale.

Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti Confederali e delle Unioni Regionali e Provinciali che devono essere rimessi alla Segreteria Confederale con le modalità previste dal Regolamento.

Esso è inoltre competente ad esaminare i rendiconti delle Organizzazioni aderenti alla CISAL in caso di commissariamento.

Art. 19

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra loro il Presidente e due supplenti.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

La carica di Proboviro nazionale deve essere accettata per iscritto ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi confederali, nonché con qualunque mandato professionale conferito dalla CISAL.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in un’unica istanza su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dalla Segreteria Confederale nei confronti degli iscritti che rivestono cariche superiori a quelle di componente della Segreteria Provinciale o di Segretario Responsabile di Unione Regionale e/o Provinciale della CISAL e, per assicurare un secondo grado di giudizio, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti o su ricorso dei diretti interessati, nei confronti di coloro che all’interno delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti rivestono cariche di componente di Consiglio Generale, di componente di Organismo Direttivo Centrale, di Segretario Nazionale e di Segretario Generale, se già giudicati in prima istanza dal massimo organo giurisdizionale dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide altresì in un’unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari di competenza dei Collegi Provinciali dei Probiviri quando essi siano inesistenti o decaduti.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in seconda e definitiva istanza su tutti i ricorsi che gli pervengono contro le decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri esprime parere sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti previste dall’art. 23.

Art. 20

Il Collegio, a seconda della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto;

  2. deplorazione con diffida;

  3. sospensione fino a dodici mesi, con destituzione da eventuali incarichi;

  4. espulsione.

Art. 21

Termini

Il Collegio, ricevuti gli atti, procede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 90 giorni. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.

La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri ha natura di lodo arbitrale irrituale, vincolante per gli associati, gli Organi Confederali e le Organizzazioni aderenti. Il dispositivo, immediatamente esecutivo, deve essere depositato nei termini di cui al comma precedente presso la Segreteria Confederale che provvede a darne immediata comunicazione alle parti.

La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Confederale entro 30 giorni dal deposito del dispositivo.

Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Generale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri come previsto all’art. 14, penultimo capoverso del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio rimane sospeso con facoltà per le parti di adire le competenti autorità.

Art. 22

Collegio Arbitrale

Eventuali controversie tra Unioni Regionali e Provinciali sono decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo dalla Segreteria Confederale della CISAL che decide con lodo irrituale.

Eventuali controversie tra la Confederazione, le Organizzazioni Nazionali aderenti e le Organizzazioni di cui al comma precedente saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri nominati o, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma che decide con lodo irrituale.

Il regolamento allo Statuto stabilisce le modalità e i termini del procedimento.

Art. 23

Ogni tesserato assume personalmente l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento CISAL ed ottemperare alle decisioni degli Organi Confederali.

Egli ha il dovere di collaborare e cooperare, con lealtà e correttezza, al raggiungimento degli scopi istituzionali della Confederazione ed alla attuazione delle sue linee di politica sindacale.

Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro Organi Confederali senza aver prima proposta l’azione davanti agli organi giurisdizionali della CISAL (Collegi dei Probiviri ed Arbitrali) ed averne ottenuto le decisioni dei diversi gradi di giudizio, si pone oggettivamente fuori dalla Confederazione e pertanto decade automaticamente da tutte le cariche rivestite, sia Confederali sia dell’Organizzazione Sindacale nazionale di appartenenza, a tutti i livelli, e perde la stessa qualità di iscritto. Competente alla relativa declaratoria è la Segreteria Confederale.

Chiunque sia chiamato a ricoprire cariche in Organi della Confederazione o incarichi nei suoi Enti ed Uffici od in commissioni, consulte, comitati ed in ogni altra struttura in cui la Confederazione è chiamata a partecipare, deve dichiarare, prima dell’accettazione e a richiesta certificare, a pena di decadenza dall’incarico o dalla carica ricoperta, l’eventuale esistenza di procedimenti penali a carico, in corso o definiti con sentenza di condanna.

Chiunque, tra gli iscritti o tra gli associati ad una Organizzazione aderente alla CISAL, incorra in un provvedimento restrittivo della libertà personale ad iniziativa della Autorità Giudiziaria, resta cautelarmente sospeso dalla qualità di iscritto e da qualunque carica sindacale ricoperta per tutta la durata del procedimento penale. Sulla domanda di riammissione anticipata decide la Segreteria Confederale sentito il Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO III

Art. 24

Dipartimenti

I Dipartimenti sono organismi istituiti dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale quando ricorrano esigenze organizzative di studio o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro pubblico e/o privato, ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale di livello nazionale od internazionale.

Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale.

I Dipartimenti dipendono dalla Segreteria Confederale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa che provvederà a riferire periodicamente, circa gli obiettivi raggiunti, al Consiglio Generale.

In caso di urgenza i Dipartimenti possono essere provvisoriamente istituiti dalla Segreteria Confederale, salvo ratifica del Consiglio Generale.

TITOLO IV

Art. 25

Norme Amministrative 

L’ammontare del contributo annuo è stabilito dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale in relazione alle finalità programmatiche ed alle esigenze di gestione per il periodo cui il contributo si riferisce.

Ciascuna Organizzazione aderente alla CISAL è tenuta, entro il termine improrogabile del 31 maggio di ciascun anno, al versamento delle quote associative, salvo specifici accordi con la Segreteria Confederale.

La violazione di tale obbligo comporta, nei confronti degli inadempienti, la sospensione immediata della eventuale rappresentanza in seno agli organi della CISAL e, ove ne ricorrano i presupposti, il commissariamento della Organizzazione Sindacale.

L’aliquota percentuale di trattenuta sindacale a carico degli iscritti di tutte le Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti deve allinearsi almeno sulla soglia dello 0,50% dello stipendio tabellare e della contingenza.

Art. 26

Le entrate della CISAL sono costituite:

  1. dall’ammontare dei contributi ad essa versati; 

  2. dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;

  3. dai lasciti e dalle donazioni;

  4. da eventuali contribuzioni volontarie;

  5. da finanziamenti di enti pubblici o privati previsti dalla legge;

  6. da proventi delle attività previste dall’art 111 TUIR.

Finché è costituita la CISAL, né le Organizzazioni Sindacali aderenti, né ciascun associato, possono chiedere divisioni del fondo patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso o di esclusione, alcuna quota per qualsiasi titolo, ragione od azione, anche sotto forma di restituzione dei contributi già versati.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. 

Art. 27

Le uscite sono costituite:

  1. dalle spese di funzionamento e di rappresentanza relative all’organizzazione, all’amministrazione ed alla presenza della CISAL in Italia ed in Europa;

  2. da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti delle competenti Autorità.

Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l’interesse allo sviluppo dell’attività e dell’immagine della CISAL.

Art. 28

Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CISAL, gli Organi periferici confederali, gli Organi consultivi e gli Enti della CISAL o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, quindi, di qualsiasi responsabilità a carico degli Organi Centrali della Confederazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevati dalle stesse, per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione confederale.

TITOLO V

Art. 29

Centro Studi 

Il Centro Studi CISAL è Ufficio di consulenza della Confederazione.

Sono compiti del Centro Studi Sindacali CISAL:

  1. approfondire i problemi di politica sindacale ed economica nazionale o, più limitatamente, per aree geografiche o per settori di attività, su incarico della Confederazione, con conseguente predisposizione di relazioni e proposte concrete;

  2. sviluppare attività di ricerca, studio e documentazione, in particolare fornendo alla Segreteria Confederale brevi e frequenti relazioni sui principali argomenti in discussione al momento;

  3. organizzare corsi permanenti di formazione dei quadri sindacali della CISAL nonché seminari di studio per l’aggiornamento dei quadri stessi;

  4. promuovere convegni di studio, ricerche e monitoraggi su problemi ed argomenti di particolare rilievo sociale e di politica sindacale secondo gli indirizzi della CISAL.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Centro Studi può avvalersi di risorse sia interne che esterne alla Confederazione nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate.

TITOLO VI

Art. 30

Enti della CISAL

La CISAL, per la migliore tutela dei lavoratori e dei cittadini si avvale di suoi Enti confederali al fine di:

·        provvedere all’assistenza di tutti i lavoratori e dei loro familiari in materia previdenziale ed assistenziale;

·        favorire, sviluppare e migliorare l’addestramento professionale dei lavoratori;

·        promuovere ed organizzare ogni forma di associazionismo tra giovani, studenti, artigiani, commercianti e professionisti;

·        promuovere iniziative nel campo assicurativo, previdenziale, sociale e cooperativistico a favore dei cittadini.

Ogni Ente confederale, in base alla sua struttura ed alla sua tipologia giuridica, alle norme di legge e statutarie che lo regolano, è autonomo nella specificità della sua attività e ne risponde alla Segreteria Confederale della CISAL che può dare ad esso direttive di tipo organizzativo–strategico quando la sua attività nazionale o territoriale influenzi notevolmente quella della Confederazione.

Le nomine elettive e le revoche dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi dei Sindaci nel numero, alle condizioni e per la durata previsti dai rispettivi statuti, sono effettuate dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale.

L’istituzione di un Ente confederale, o la sua soppressione, devono essere approvate dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale.

L’organigramma di ciascun Ente confederale deve essere inviato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Confederale ed ogni variazione deve essere comunicata alla stessa entro 10 giorni dalla sua effettuazione.

Parimenti, i bilanci consultivi e preventivi o i rendiconti annuali finanziari e i preventivi annuali finanziari devono essere inviati alla Segreteria Confederale entro un mese dalla loro approvazione.

Tutti gli Enti confederali della CISAL sono obbligati ad assicurare servizi efficienti alla totalità degli associati alla CISAL e, più in generale, a tutti i cittadini.

Tutti i servizi offerti dagli Enti confederali della CISAL non possono essere svolti in concorrenza dalle Organizzazioni Sindacali nazionali aderenti. Le stesse Organizzazioni Sindacali nazionali non possono, in alcun modo, rivolgersi per gli stessi servizi, neppure per singole aree territoriali, ad Enti che non siano della CISAL, tranne il caso che in quell’area non esistano sedi degli stessi Enti.

Art. 31

Gli Enti confederali attualmente esistenti sono:

·        l’ENCAL – Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori – regolarmente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l’assistenza in materia previdenziale;

·        l’ECOFORM – Ente Confederale di Formazione Professionale – per lo sviluppo ed il miglioramento dell’addestramento professionale;

·        l’ECTER – Ente Confederale Turistico e Ricreativo – per l’organizzazione del turismo sociale e dell’attività nel tempo libero.

Il Consiglio Generale è competente all’istituzione di nuovi Enti.

La CISAL è altresì socio del Centro Autorizzato di Assistenza fiscale, CAAF–CISAL S.r.l. e della Gestiservizi S.r.l.

TITOLO VII

Art. 32

Scioglimento e liuidazione

Lo scioglimento della CISAL può essere deliberato esclusivamente dal Congresso Nazionale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta. Essi hanno l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della CISAL o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 33

Il Congresso Nazionale delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti è nullo quando:

·        approvi o modifichi uno Statuto che neghi l’autonomia sindacale, o le prerogative confederali, violando in modo insanabile il vincolo associativo confederale;

·        sia dimostrato che le elezioni alle cariche sindacali siano state viziate da brogli elettorali o da errori o che siano state effettuate con procedure di votazione diverse da quelle previste statutariamente;

·        sia stata esercitata nei confronti di aventi diritto al voto, violenza fisica o morale;

·        non siano stati eletti tutti gli organi statutariamente previsti;

·        abbiano comunque votato persone sprovviste di diritto di voto.

Le norme del primo alinea non hanno efficacia nel caso previsto dall’articolo successivo.

La declaratoria di nullità è pronunciata dalla Segreteria Confederale entro 30 giorni dalla richiesta che chiunque abbia interesse può rivolgerle entro 10 giorni dalla conclusione del Congresso. Nella stessa delibera la Segreteria Confederale procede al commissariamento dell’Organizzazione

TITOLO VIII

Art. 34

Recesso delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti

Ogni Organizzazione aderente alla CISAL può recedere dal vincolo Confederale nei confronti della CISAL. Il diritto di recesso non può essere esercitato ed è nullo ogni atto contrario se l’Organizzazione Sindacale Nazionale aderente non abbia convocato il proprio Congresso ordinario o straordinario che dovrà decidere con maggioranza qualificata di quattro quinti dei presenti.

Al Congresso dovrà essere invitata la Segreteria Confederale della CISAL.

In caso di comportamenti che pregiudichino gravemente l’immagine ed il buon nome della CISAL o per altri gravi motivi, tra cui la morosità protratta per almeno un anno, il Consiglio Generale, a maggioranza, può decidere la esclusione della Organizzazione Sindacale Nazionale responsabile di tali atti, su richiesta della Segreteria Confederale, che provvederà alla preventiva contestazione degli addebiti, prima della riunione del Consiglio Generale chiamato a decidere sulla esclusione.

Nelle more della decisione del Consiglio Generale, ove ricorrono gravi motivi, la Segreteria Confederale può decidere in via cautelare la sospensione del rapporto associativo.

TITOLO IX

Art. 35

Modifiche Statutarie

La modifica dello Statuto CISAL è di competenza del Congresso Nazionale che delibera con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Generale provvederà, nel rispetto della sostanza delle norme approvate, a collazionare il testo statutario provvedendo a rettificare eventuali errori, imprecisioni terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo medesimo.

Il Consiglio Generale è chiamato ad emanare un Regolamento per l’attuazione delle norme del presente Statuto.

TITOLO X

Art. 36

Disposizioni transitorie

Le norme del presente statuto sono immediatamente efficaci e vincolanti.

Solo per quanto attiene il quorum fissato per il recesso di cui all’art. 34, le Organizzazioni aderenti hanno termine per adeguare in tal senso le proprie norme statutarie fino al loro primo congresso immediatamente successivo.

Approvato dal Congresso Confederale 10-13 novembre 1999 e collazionato dal Consiglio Generale 7 aprile 2000.